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ATTUALITÀ
Recupero violenti solo se ricchi
Il paradosso di una norma del Codice rosso che prevede la condizionale solo per chi segue corsi a pagamento
Ilaria Bonuccelli · Fuori Binario n. 288, Ottobre 2026, pagina 11
Prima Trento, poi Pisa, sei mesi dopo. La legge sui corsi di recupero delle persone che agiscono violenza sarebbe incostituzionale. Violerebbe il diritto di uguaglianza, favorirebbe i condannati ricchi. Perché i corsi sono a carico dei condannati e i condannati poveri non se li possono permettere. Per questo i giudici trentini e toscani chiedono alla Corte Costituzionale di cancellare la norma del codice penale (nata con il Codice rosso) come lesiva di diritti fondamentali della persona.
La vicenda nasce in Nord Est. G.S. è un pensionato trentino. Nel 2023 viene condannato in via definitiva per maltrattamenti familiari. La pena, come incensurato, è di un anno e 8 mesi di carcere. Può usufruire di un beneficio che la legge concede a tutti per il primo reato: la sospensione condizionale della pena. Da quando c'è il Codice rosso (2019) - legge speciale che tutela le vittime di violenza domestica e di violenza di genere - la sospensione della pena per chi agisce violenza è condizionata al rispetto di un obbligo: seguire corsi di recupero, per evitare di replicare le condotte aggressive. Ma c'è un problema: i corsi (costo medio 2mila euro) sono a carico dei condannati. Quindi, i condannati poveri non se li possono permettere. Pene e benefici in base al reddito. Roba da violazione dell'articolo 3 della Costituzione che ci vuole tutti uguali di fronte alla legge.
Il pensionato di Trento - denuncia in una memoria il suo difensore - non si può permettere il percorso anti-violenza: con 830 euro di pensione sociale minima deve pagare affitto, bollette, spesa. Il giudice che deve eseguire la sua pena, verifica che, in effetti, il pensionato è indigente. E si domanda: che si fa in questi casi? Decide di esprimere i propri dubbi alla Corte Costituzionale. Il 12 gennaio 2026, con l'ordinanza 89, solleva la questione di incostituzionalità della norma del Codice Rosso che prevede i corsi per uomini che maltrattano, picchiano, violentano, tentano di uccidere le donne. E dell'articolo 165 comma V del Codice Penale modificato dal Codice Rosso. Sei mesi dopo, lo stesso fa il tribunale di Pisa, con ordinanza 136 del 15 luglio 2026.
Cosa dice l'articolo 165 nel comma V contestato dai giudici territoriali? Dice che nei casi di condanna per il delitto previsto per tentato omicidio, maltrattamenti, violenza sessuale, stupro di gruppo, violenza sessuale su minori, lesioni "la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice". Solo per i reati di violenza di genere la sospensione della pena è subordinata automaticamente all'iscrizione ai corsi di recupero. Il giudice non è libero di valutare le condizioni economiche dell'accusato: anche questa è una violazione.
Restano quindi in sospeso tutte le domande dei tribunali di Trento e di Pisa: cosa fare con un condannato indigente? Non gli dobbiamo sospendere la pena? Ma questa è una violazione di legge, perché la condizionale è un diritto per chi è alla prima condanna; gliela sospendiamo senza accesso ai corsi? Ma così gli indigenti non usufruirebbero della possibilità di un trattamento per il recupero e il reinserimento sociale, come prevede l'articolo 27 della Costituzione (finalità della pena). E si violerebbe il codice penale.
Quindi? Per i giudici di Trento e Pisa la soluzione è semplice: dichiarare l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede la gratuità dei corsi. I giudici di Trento evidenziano - nell'ordinanza di remissione - "l'omessa previsione della gratuità della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l'onere economico a carico dello Stato che la dovrebbe anticipare". I giudici di Pisa aggiungono che i corsi di recupero dovrebbero diventare gratis non solo per chi è indigente ma anche per chi è ammesso al gratuito patrocinio, alla difesa a carico dello Stato. In alternativa a questa ipotesi, i giudici pisani propongono che per questi soggetti, le spese dei corsi siano anticipate dall'Erario (le casse pubbliche), e "solo in caso di esito positivo del percorso, siano poste a carico dello Stato". Al contrario, in caso di esito negativo del percorso, il tribunale di Pisa propone che le spese anticipate per i corsi siano recuperate dallo Stato, come avviene per il recupero delle spese processuali.
L'Avvocatura di Stato intende proporre il rigetto dei ricorsi, basandosi su una consolidata giurisprudenza di Cassazione. Più volte i giudici di legittimità, infatti, si sono espressi sostenendo che la causa di indigenza involontaria (non dipendente dalla volontà dell'imputato) non può essere ragione di revoca della condizionale. Quindi, la soluzione potrebbe essere di riconoscere a chi non ha possibilità economiche la sospensione della pena, senza l'obbligo dei percorsi di recupero. Ma cosa ne penserebbero le vittime? I loro aggressori (indigenti) avrebbero goduto di un biglietto per non andare in carcere, senza neppure lo sforzo di provare a diventare meno violenti. Per loro, quale giustizia ci sarebbe? E quale prevenzione?
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Uscito sul numero 288 (Ottobre 2026), a pagina 11. Leggi nel PDF · Sfoglia il numero
