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LA SCHEDA

In punta di diritto

Redazione · Fuori Binario n. 232, Settembre 2021, pagina 7

Fino al 2018 l'Italia riconosceva tre tipi di permesso: asilo (status di rifugiato), protezione sussidiaria (pur non avendo lo status di rifugiato, rischia di subire un danno grave al rientro nel paese di origine), protezione umanitaria (viene rilasciato dal questore nel caso ricorrano seri motivi di carattere umanitario, anche in caso di diniego della richiesta di asilo).

Il 5 ottobre 2018 entra in vigore il decreto su sicurezza e immigrazione, voluto dal ministro dell'interno Matteo Salvini, che prevede, tra le altre cose, l'abolizione della protezione umanitaria.

Il 18 dicembre 2020 viene convertito in legge il dl 130 su immigrazione e sicurezza: viene ripristinata la protezione umanitaria, tramite il permesso di protezione speciale. Il dl 130 prevede che: "nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale".

Il 19 marzo 2021 il ministero dell'interno invia una circolare esplicativa: "la tipologia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del Testo unico immigrazione non può essere richiesta direttamente al questore".

Nel giugno 2021 viene elaborata una bozza di circolare correttiva, che però, al momento in cui andiamo in stampa, è niente di più di una bozza.

Pagina 7 del numero 232 Uscito sul numero 232 (Settembre 2021), a pagina 7. Leggi nel PDF · Sfoglia il numero