Archivio › Fuori Binario n. 248 · Febbraio 2023 › pagina 5
DIRITTI
Sorvegliato speciale: il dissenso
Sull'abuso delle misure di prevenzione a carico di militanti e attivisti politici, Sofia Ciuffoletti de L'altro diritto precisa: "La nostra Costituzione non le prevede"
Valentina Baronti · Fuori Binario n. 248, Febbraio 2023, pagina 5
Il caso più recente è stato quello degli attivisti di Ultima Generazione, alcuni dei quali sono in attesa della decisione in merito alla sorveglianza speciale, per intenderci quella del Codice Antimafia. Ma l'elenco delle misure di prevenzione applicate a militanti politici o sindacali è lungo, per non parlare poi delle condanne vere e proprie, spesso sproporzionate rispetto al reato, come nel caso Cospito. Ne abbiamo parlato con Sofia Ciuffoletti, direttrice de L'altro diritto ODV e ricercatrice del Centro di ricerca interuniversitario ADIR, Unifi.
È in atto in Italia una repressione generalizzata del dissenso?
Tutti gli ambiti di potere hanno la necessità di costruire retoriche maggioritarie, non solo i regimi autocratici ma anche gli stati di diritto. La differenza sta nel fatto che abbiamo gli anticorpi: la Costituzione Italiana e la Convenzione Europea per i Diritti Umani. Dobbiamo continuare a lottare, ognuno con le proprie responsabilità. Io, da giurista, credo si debba lottare per i diritti attraverso il diritto, interpretandolo come pratica sociale e non come strumento di repressione.
Lei crede che le misure di prevenzione siano illegittime?
La Costituzione Italiana non le prevede in alcun modo. Sono state istituite da una legge del 1956 che quasi prescinde un ambito costituzionale. Sono misure di polizia, adottate in base a indizi e sospetti, per evitare future commissioni di reato da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Si dice che non sono misure penali ma in realtà sono penalizzanti e la cosa peggiore è che vengono applicate in assenza di reato.
Però né la Corte Costituzionale né la Corte Europea per i Diritti Umani le hanno dichiarate illegittime.
In senso generale no. Nel 2017 però c'è stata la sentenza sul caso De Tommaso che, sottoposto a sorveglianza speciale a causa di condanne precedenti, si è rivolto alla Corte Europea. L'Italia è stata condannata per la violazione di due diritti: la libertà di circolazione e il giusto processo. Non c'è stata invece la condanna per la violazione della libertà personale, cosa che avrebbe reso la sentenza dirompente rispetto al sistema italiano delle misure di prevenzione. Però c'è stata l'opinione separata di un giudice che ha considerato le misure di prevenzione vere e proprie misure penali altamente desocializzanti, perché isolano l'individuo e, invece di recuperarlo, lo spingono ancora di più a entrare in un circuito criminale.
Anche perché nel frattempo chi è sottoposto a misura di prevenzione viene bollato dall'opinione pubblica.
È proprio questo il punto. La persona viene colpita nella sua libertà personale e nella sua identità pubblica e sociale. Io sono convinta che ci sia una forte frizione sia con la Costituzione che con la Convenzione Europea, proprio per l'effetto desocializzante e la mancanza delle garanzie associate dalla nostra civiltà giuridica alla limitazione della libertà personale. Bisogna ripartire da qui e continuare a provare, con altre argomentazioni, fino a che non sia dimostrata l'illegittimità costituzionale e convenzionale delle misure di prevenzione. È un lavoro lungo e portato avanti lontano dai riflettori, ma sono convinta che darà i suoi frutti. Mi preoccupa invece la mera espressione di un'idea di repressione, che non vede spazi di manovra. Questi ci sono e li dobbiamo usare. È molto più rivoluzionario usarli in modo costruttivo e creativo che lamentarsi della situazione, ma lasciare le cose come stanno.
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Uscito sul numero 248 (Febbraio 2023), a pagina 5. Leggi nel PDF · Sfoglia il numero
