Archivio › Fuori Binario n. 230 · Giugno 2021 › pagina 4
CONTRO IL DECORO
Un Regolamento surreale che invade la libertà personale
Tra enunciati solenni e farsa: le norme del Comune di Firenze per imporre la tranquillità sociale. Di Giacomo Pailli / avvocato.
Giacomo Pailli · Fuori Binario n. 230, Giugno 2021, pagina 4
Il tema dei regolamenti di polizia urbana non riceve sempre la dovuta attenzione. Ciò è dovuto, probabilmente, ad una diabolica combinazione: da un lato si potrebbe pensare che il loro contenuto sia poco importante, dall'altro si tende a dare per scontato che l'amministrazione comunale, se vi scrive dentro qualcosa, ne abbia ben valutato la legittimità. Occorre precisare che non cadono in tali equivoci quelle categorie meglio organizzate (commercianti, ristoratori, etc.) che, ben consapevoli delle possibili ricadute economiche negative, si affrettano ad impugnarne le disposizioni non appena approvati (non senza successo, va detto).
Torno, per ragioni geografiche, al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Firenze. La finalità perseguita da questo testo è ambiziosa: «assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati» (art. 1.1). In molte parti il Regolamento ricorda con onestà che su di esso prevalgono «le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali» e che rimangono «ferme le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza». Non una clausola di stile, ma un monito a significare che il Regolamento si muove in un interstizio "grigio molto chiaro": non può contraddire e non si può sovrapporre alle norme statali e regionali; non può sostituirsi a funzioni e competenze che non siano attribuite al Comune. Manca nella lettera, ma lo aggiungo volentieri, che il Regolamento deve rispettare la libertà delle persone di fare tutto ciò che non è vietato dalla legge.
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Il catalogo di prescrizioni e divieti del Regolamento fiorentino è articolato ed alterna enunciati solenni e a vocazione generale, alla descrizione minuta di scene di vita quotidiana e di farsa neorealistica.
Parto con due esempi della prima categoria: «Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo» (art. 3.2). Ancora, «Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza» (art. 14.2).
Divieti ampi ed impegnativi, che però - oltre a soffrire di una grave forma di indeterminatezza nella formulazione - sembrano dimenticare la promessa iniziale, quella di non invadere né le prerogative di stato e regioni, né la libertà degli individui. Rimane insoddisfatta, ad esempio, la curiosità di immaginare l'antefatto che possa mettere l'agente di Polizia Municipale di fronte al «comportamento» di una persona «motivo di indecenza», in una «privata dimora», che sia da sanzionare con una multa tra 80 e 500 euro: si badi bene, dovrebbe trattarsi ovviamente di un comportamento non penalmente rilevante, giacché allora interverrebbero ben altri divieti e la norma comunale rimarrebbe alla finestra.
Passiamo all'affresco vernacolare: «è proibito [...] entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti», ma è consentito «lanciarvi monete» nei «casi in cui la tradizione comune [lo] prevede» (art. 4.2). Non pensi, però, il Totò di turno di portare a casa la giornata creando una piccola impresa sull'ingenuità dei turisti: «le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene». Alla sanzione, sempre la stessa da 80 a 500 euro, si aggiungerà questa volta il sequestro delle monetine raccolte. La medesima pena pecuniaria può essere comminata a «chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati», se «durante le operazioni di raccolta o sgombero» causa «situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza» (art. 34).
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Due esempi, tra serio e faceto, del modo in cui un regolamento di polizia urbana entra nelle vite delle persone che si trovano, per avventura o sventura, ad attraversare il territorio comunale. Un catalogo denso di "non fare" e "dover essere" che ci proponiamo di esplorare nei prossimi numeri del giornale.
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Uscito sul numero 230 (Giugno 2021), a pagina 4. Leggi nel PDF · Sfoglia il numero
